Normativa Videosorveglianza: Garante della Privacy e Legge 300/1970 – Tutto quello che c’è da sapere


Ecco una panoramica concreta di quella che, ad oggi, è la normativa vigente relativamente alla videosorveglianza.

I riferimenti normativi sono:

  • Provvedimento generale dell’Autorità Garante della Privacy datato 8 aprile 2010 (sostituisce quello del 2004)
  • Legge 300/1970

Vediamo i singoli aspetti con ordine partendo, appunto, dal provvedimento generale dell’Autorità Garante della Privacy:

Garante della Privacy - Videosorveglianza

Partendo dai principi generali del provvedimento possiamo leggere che l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.

Se è vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti è anche vero che l’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al codice in materia di protezione dei dati personali.

La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

L’informativa specifica che i cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.

Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

 

Gestire la conservazione delle immagini e la privacy

Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.

Per attività particolarmente rischiose (es. banche, videosorveglianza esercitata dai comuni per esigenze di sicurezza urbana) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Di particolare rilevanza è la verifica preliminare per cui i trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’Autorità Garante come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

Settori di particolare interesse:

Sicurezza urbana

I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

Sistemi integrati

Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

Sistemi intelligenti

Per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Violazioni al codice della strada

Sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.

Deposito rifiuti

È lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici:

Luoghi di lavoro

Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).

Ospedali e luoghi di cura

No alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

Istituti scolastici

Ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

Taxi

Le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

Trasporto pubblico

È lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).

Tutela delle persone e della proprietà

Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Normativa videosorveglianza

 

Va, inoltre, considerato che un riferimento specifico è dedicato anche alle misure di sicurezza. Quindi i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?

Particolarmente pesanti sono le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 162 comma 2 – ter del Codice in materia di protezione dei dati personali) al di là della configurazione di eventuali illeciti penali.

Si ricorda, infine, che anche il codice per la protezione dei dati personali prevede la delicata materia della videosorveglianza prevedendo all’art. 134 la promozione da parte del Garante della sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini.

Si consiglia, inoltre, a tutti gli installatori di impianti di videosorveglianza ed agli stessi clienti, al fine di chiarire anche molti dubbi in materia, di sottoscrivere una piccola clausola di natura contrattuale che tuteli entrambi nel caso dovessero insorgere determinate problematiche in materia di privacy. Difatti come abbiamo visto diversi sono gli obblighi da rispettare e le conseguenti responsabilità. La clausola potrebbe essere la seguente:

“L’impianto di videosorveglianza è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali datato 08 aprile 2010. Il titolare del trattamento rimane responsabile di tutte le violazioni connesse alla necessità e/o opportunità dell’impianto ed al complessivo trattamento dei dati personali.”

Passiamo ora alla Legge 300/70 – Incentrata sulla tutela del lavoratore, ovviamente nell’ambito videosorveglianza:

 

videosorveglianza lavoroLe aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo N° 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge N° 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio).

La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla DTL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda.

L’obbligo di cui sopra vige anche per le aziende che, occupando più di 15 dipendenti, siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa previsti dall’art. 13 del D.Lvo N° 196/2003.

Si consiglia di presentare l’istanza dopo aver approntato un progetto di massima, evitando di procedere con l’installazione e calcolando un lasso di tempo che varia tra i 30 ed i 60 giorni, a partire dalla data della richiesta, per ottenere l’autorizzazione.

Ringraziamo i nostri consulenti di Società di prevenzione per il supporto: www.societadiprevenzione.it