Immobili in locazione turistica: Nuovi Obblighi Normativi


Immobili locazione turistica

Anche se molti proprietari non ne hanno ancora avuto la necessaria consapevolezza, lo scorso 16 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, che all’art.13-ter apporta diverse novità in tema di sicurezza degli immobili a uso abitativo destinati a contratti di locazione per finalità turistiche.

Cerchiamo dunque di riepilogare che cosa cambia dal prossimo 2 novembre 2024 – data entro cui bisogna mettersi in pari con la normativa, cosa si rischia se non ci si adegua in tempo e come porsi in regola grazie a SETIK.

Cosa cambia dal 2 novembre 2024: i nuovi obblighi per gli immobili in locazione turistica

Andando con ordine, rileviamo come la nuova normativa preveda che gli immobili in locazione turistica, se gestiti in forma imprenditoriale, debbano rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, come definito dalla normativa statale o regionale.

Per la generalità delle unità immobiliari (dunque, anche quelle in forma non imprenditoriale) è invece previsto che siano dotate di dispositivi utili per rilevare eventuali presenze di gas combustibili e di monossido di carbonio. Dovranno inoltre essere installati estintori portatili che, rispettando le normative vigenti, siano posizionati in luoghi visibili e accessibili.

Sono escluse dall’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari che non sono dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso con certezza il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

In particolare, la norma prevede il collocamento di almeno un dispositivo ogni 200 metri quadri di superficie e un estintore per piano. Fondamentale anche la manutenzione degli estintori, che dovranno essere oggetto di periodiche revisioni nel tempo al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Stando al decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021, gli estintori devono avere una capacità estinguente minima non inferiore a 13° con carica minima non inferiore a 6 kg.

Cosa si rischia se non ci si mette in regola

La stessa norma, all’art. 13-ter comma 9, stabilisce quali siano le sanzioni per chi non è in regola con le norme sopra indicate relative ai dispositivi di sicurezza.

In particolare, è previsto che chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei requisiti sopra citati, sia punito in caso di mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili, con la sanzione pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro per ogni violazione accertata.

A dover controllare il rispetto della normativa sono le autorità locali, a cui è demandato l’onere di verificare l’adempimento e, in caso di violazioni, applicare le sanzioni amministrative previste in materia di antincendio per gli affitti brevi e per le strutture extralberghiere.

È dunque responsabilità delle autorità locali garantire che le proprietà immobiliari ad uso turistico rispettino le normative di sicurezza stabilite dal decreto sicurezza, compresa la già rammentata installazione di estintori e di rilevatori di gas conformi alle normative europee.

Perché è nato questo nuovo obbligo

A questo punto ci si può domandare per quale motivo sia stato previsto questo nuovo obbligo nelle dotazioni di sicurezza.

Ebbene, la risposta è legata al CIN, il Codice Identificativo Nazionale assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico da parte del Ministero del Turismo, dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile o dal property manager, su delega del proprietario.

Il codice CIN è divenuto obbligatorio dallo scorso 3 settembre 2024 e, da quella data, le strutture ricettive hanno tempo 60 giorni per adeguarsi alla nuova normativa, che comprende anche la dotazione dei sistemi di sicurezza.

Facciamo un po’ di chiarezza: riepiloghiamo i nuovi obblighi

Prima di comprendere come adeguarsi alle normative grazie alle soluzioni Setik, può essere utile riepilogare in questa tabella ciò che cambia e che bisogna sapere per conformarsi alla legge in vigore:

Cos’è il CINIl CIN è il Codice Identificativo Nazionale, un codice che attesta la conformità della struttura turistica alla normativa in vigore, che comprende anche una ricca parte sulla presenza delle dotazioni di sicurezza. Il CIN deve comparire all’esterno dell’edificio nel quale è collocato l’appartamento e su tutti gli annunci relativi ad esso.
Quali sono i nuovi requisiti minimi di sicurezzaTutte le strutture (gestite in modo imprenditoriale o non imprenditoriale) devono assicurare la presenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 mq di superficie. Gli obblighi per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale sono ancora più stringenti perché emerge anche l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.  
Cosa rischia chi non si adeguaDal 2 novembre sono previste sanzioni per i locatari di affitti brevi che non si adegueranno ai nuovi obblighi. In particolare, per la mancanza di CIN è prevista una multa da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza dell’immobile, mentre per la mancata esposizione del CIN, la multa varia tra i 500 ed i 5.000 euro. In caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, la multa è tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione.

Come mettersi a norma grazie a Setik

Mettersi a norma e al riparo dalle sanzioni previste dalla legge è piuttosto semplice grazie alle soluzioni di monitoraggio ambientale e di sicurezza che puoi trovare su Setik e, in particolar modo, i dispositivi per la rilevazione di gas e fumo, anche in pronta consegna.

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